TELELAVORO E SICUREZZA


Fondamentale č la tutela della salute in un tipo di lavoro che si svolge in luoghi dove potrebbe essere difficile il rispetto della normativa di controllo. Il decreto legislativo n. 626/94 modificato dal decreto legislatico 242/96 detta disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in attuazione delle direttive della Comunitā Economica Europea. Nei predetti decreti non si fa riferimento al luogi di lavoro nč al tipo do prestazione e pertanto sono applicabili ai lavoratori che svolgono la loro attivitā al di fuori della sede ufficiale. Il datore di lavoro č tenuto, ai sensi dell'articolo 8 del D.lsg 626/94, ad "organizzare il servizio di prevenzione e protezione o incaricare persone o servizi esterni all'azienda" per individuare: 1) La natura dei rischi
2) L'organizzazione del lavoro
3) l'Attuazione di misure di prevenzione a favore della salute e della sicurezza dei propri dipendenti
4) La designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro non č liberato comunque dalla propria responsabilitā in materia di sicurezza, inoltre deve accordarsi con il lavoratore ed i sindacati per eventuali controlli alla postazione di lavoro per non incorrere nella violazione di domicilio
Bisogna inoltre valutare i rischi legati alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico mentale e ai risch i per la vista e per gli occhi (Art.52 d.lgs 626/94).
Per quanto riguarda gli obblighi del lavoratore l'articolo 5 del D.lgs 626/94 testualmente recita: "deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

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